Consorzio Obbligatorio del Bacino lmbrifero Montano dell'Adda

Comprendente tutti i 78 Comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7070, e costituito ai sensi della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, con Decreto Prefettizio n. 10221/4 del 14 giugno 1955)


Statuto

(Approvato con Decreto Prefettizio n. 19903/4 del 4 ottobre 1955)


Art. 1 - Natura giuridica e sede

Tutti i Comuni della Provincia di Sondrio facenti parte del bacino imbrifero montano dell'Adda sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della Legge 27-12-1953 n. 959.

Il Consorzio, già costituito con D.P. n. 10221 dei 14-6-1955 in calce allegato, è retto dal presente statuto, dalle leggi e decreti applicabili ai consorzi comunali ed in particolare dalle norme di cui al titolo IV della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3-3-1934, n. 383, come pure, in quanto applicabili, dal T.U. 4-2-1915, n. 148, dal Regolamento 12-2-1911 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale e successive modificazioni.

Il Consorzio ha sede in Sondrio ed ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento del Consorzio dovrà essere deliberato almeno dai 3/5 dei Consigli dei Comuni consorziati.


Art. 2 - Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione dei fondo comune previsto dall'articolo 1º, comma 14, della legge 27 dicembre 1953 n. 959, impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei Comuni consorziati. In particolare esso provvede a:

  1. attuare e coordinare tutte le iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere l'economia agricola della provincia creando maggior reddito e migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;
  2. favorire il sorgere e l'ampliarsi di attività di carattere industriale ed artigiano;
  3. curare, attraverso appositi corsi o scuole, la qualificazione e la specializzazione della mano d'opera locale in modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito;
  4. coordinare ed incrementare gli sforzi delle amministrazioni provinciale, comunali e consortili per una migliore manutenzione e sistemazione della rete stradale facente capo ai suddetti enti;
  5. sostenere le iniziative di carattere turistico valorizzandole per sfruttare adeguatamente tutte le possibilità naturali;
  6. potenziare e coordinare le attività sociali e assistenziali a favore delle categorie più bisognose;
  7. aiutare ed integrare, in casi eccezionali, i bilanci dei comuni deficitari allorchè sia constatata l'impossibilità di ulteriori aggravi fiscali avendo, di massima, già superato il carico medio fiscale dei comuni consorziati, determinato provincialmente senza l'I.G.E., e con speciale riguardo ai Comuni privi di rendite patrimoniali e particolari di un certo rilievo;
  8. realizzare le opere di pubblica utilità indispensabili e di competenza dei Comuni, qualora questi non ne avessero la possibilità, dopo aver ottenuto il contributo dello Stato.

Il Consorzio potrà provvedere alla richiesta di erogazione della fornitura diretta di energia elettrica a sensi e secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte, per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate dalla applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nei confronti di chiunque. Su richiesta degli interessati provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni o di gruppi di privati in tutte le vertenze originate da nuovi o vecchi impianti idroelettrici.


Art. 3 - Finanziamento

All'assolvimento del proprio scopo il Consorzio provvede con l'utilizzazione dei sovracanoni attribuitigli a sensi dell'articolo 1º, comma 8, della Legge 27-12-1953, n. 959, o utili derivanti dalla cessione a terzi dell'energia elettrica tenuta a sua disposizione.


Art. 4 - Organi del Consorzio e loro competenze

Gli organi del Consorzio sono:

  1. L'Assemblea Generale;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Comitato Esecutivo;
  4. Il Presidente.

Assemblea Generale


Art. 5 - Costituzione

L'Assemblea generale del Consorzio è costituita dai rappresentanti dei singoli Comuni consorziati eletti dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione ed in numero di:

  • 1 rappresentante per tutti i Comuni con popolazione fino a 1500 abitanti;
  • 2 rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 3000 abitanti;
  • 3 rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 6000 abitanti;
  • 4 rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione oltre i 6000 abitanti.

La popolazione è quella legale secondo il censimento ufficiale.

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.


Art. 6 - Eleggibilità

Sono eleggibili a membri dell'Assemblea coloro che hanno i requisiti per essere eletti consiglieri comunali, ai sensi del capo IIIº del D.P.R. 5-4-1951, n. 203 (artt. 14 e seguenti).


Art. 7 - Convocazione

L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria, dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure in seguito a domanda di un terzo dei rappresentanti consortili.

La convocazione deve essere effettuata almeno due volte all'anno mediante avvisi personali raccomandati, da rimettere a ciascun rappresentante almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, con la comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ai componenti l'Assemblea saranno rimborsate le spese di viaggio e sarà corrisposta una diaria o gettone di presenza da fissarsi dalla Assemblea stessa.


Art. 8 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea Generale dei Consorziati di:

  1. deliberare sulla utilizzazione dei mezzi a disposizione dei Consorzio ed in particolare:
    • sulla formulazione di un piano generale di realizzazioni che permettano una rotazione costante cosicchè possibilmente entro un decennio tutti i Comuni abbiano a beneficiare in adeguate proporzioni;
    • sull'eventuale accantonamento per più anni di parte dei mezzi a disposizione per una più sostanziale ed efficace attività;
    • sulla formulazione di un piano di distribuzione di energia elettrica qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge;
  2. predisporre il programma annuale di investimenti ed approvare il bilancio preventivo e i conti consuntivi.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina dei revisori dei conti.


Art. 9 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea non può validamente deliberare se non siano presenti almeno la metà più uno dei propri membri.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purchè non inferiore a 30.

La seconda convocazione, sempre che ciò sia indicato nell'avviso, può avere luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.


Art. 10 - Deliberazioni

Di tutte le adunanze dovrà essere redatto apposito verbale che verrà pubblicato a norma di Legge all'Albo del Consorzio e che in copia verrà trasmesso a tutti i Comuni inclusi nel comprensorio del Consorzio.


Consiglio Direttivo


Art. 11 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del Consorzio, nonchè da 23 membri eletti nel suo seno dalla Assemblea generale; di questi, 10 saranno rappresentanti di mandamento, ed in ragione di 2 per ogni mandamento; i rimanenti 13 saranno eletti liberamente dall'Assemblea.

La nomina dei consiglieri rappresentanti di mandamento sarà fatta dai membri dell'Assemblea di ciascun mandamento; per la nomina dei rimanenti 13 Consiglieri ogni membro dell'Assemblea potrà votare 10 nominativi.

I consiglieri durano in carica quattro anni, e possono essere rieletti.


Art. 12 - Decadenza - gratuità della carica

I membri dei Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. L'ufficio di consigliere non è retribuito salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione di una diaria o gettone di presenza da fissarsi dall'Assemblea.


Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si raduna ordinariamente tre volte all'anno e straordinariamente ogni volta che il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta alla presidenza mediante lettera raccomandata, da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio.

Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. convocare l'Assemblea e stabilirne l'ordine dei giorno;
  2. predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
  3. effettuare gli storni, gli assestamenti e le variazioni che occorre introdurre al bilancio nel corso dell'esercizio, salvo sottoporli alla ratifica dell'assemblea nella prima adunanza;
  4. approvare i progetti tecnici per l'esecuzione del programma di massima deliberato dall'Assemblea generale;
  5. approvare il regolamento organico del personale;
  6. deliberare sul servizio di tesoreria;
  7. stabilire norme e condizioni per i singoli appalti o per la concessione di contributi o mutui;
  8. ratificare le eventuali deliberazioni prese dal Comitato Esecutivo;
  9. autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti del Consorzio.

Il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di apposite Commissioni consultive.


Art. 14 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, diretta a tutti i consiglieri 10 giorni prima dell'adunanza, o 3 giorni prima con telegramma o espresso se trattasi di adunanza straordinaria urgente, e con la comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze sono indette in unica convocazione e sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.


Art. 15 - Deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Delle adunanze dovrà stendersi apposito verbale che sarà pubblicato a norma di legge all'Albo del Consorzio e che in copia conforme verrà trasmesso a tutti i Comuni consorziati.


Comitato Esecutivo


Art. 16 - Costituzione ed attribuzioni

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri eletti tra i componenti il Consiglio stesso.

I membri dell'Esecutivo durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e sono revocabili con deliberazione del Consiglio Direttivo quando vi concorra il voto di due terzi dei componenti.

Spetta al Comitato Esecutivo:

  1. dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. curare la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, le pratiche e i diritti del Consorzio, con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio per contribuire al conseguimento degli scopi statutari;
  3. prendere, in caso di assoluta urgenza e sotto la sua responsabilità, ,deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, quando non sia possibile attendere la convocazione dei Consiglio stesso: in tali casi le deliberazioni adottate debbono però essere ratificate nella prima adunanza dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Convocazione

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 4 membri. Deve radunarsi, di norma, almeno una volta al mese. La convocazione deve essere fatta con avviso personale, almeno 3 giorni prima dell'adunanza e con la comunicazione degli argomenti posti all'ordine dei giorno. Le adunanze sono indette in unica convocazione e per essere valide occorre siano presenti almeno 4 membri più il Presidente o il V. Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei votanti.


Art. 18 - Deliberazioni

Di tutte le adunanze sarà redatto apposito verbale che verrà pubblicato a norma di legge all'Albo del Consorzio.


Art. 19 - Decadenza - gratuità della carica - rimborso spese

I membri del Comitato Esecutivo che, senza giustificato motivo non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Comitato stesso, decadono dall'ufficio. L'ufficio di consigliere non è retribuito salvo il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione di una diaria o gettone di presenza da fissarsi dall'Assemblea.


Presidente


Art. 20 - Nomina

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti a maggioranza assoluta e con distinta votazione dall'Assemblea generale.

Possono essere elette alle suddette cariche anche persone non facenti parte dell'Assemblea generale purchè abbiano i requisiti di legge per essere eletti consiglieri comunali.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.


Art. 21 - Funzioni

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con i terzi. Egli presiede l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

  1. convocare il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo fissandone l'ordine del giorno;
  2. sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi;
  3. curare l'esatta assegnazione nelle singole gestioni delle entrate e delle spese;
  4. sovraintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
  5. ordinare i pagamenti e le riscossioni;
  6. sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili;
  7. stipulare tutti gli atti nell'interesse del Consorzio;
  8. fare quanto altro occorra per la gestione dell'Ente.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.


Revisori dei conti


Art. 22 - Numero e funzioni

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea generale, durano in carica un anno e possono essere rieletti.

É loro attribuzione l'esame dei conti consuntivi, sui quali debbono presentare relazione scritta all'Assemblea Generale.


Tesoreria


Art. 23

Il servizio di tesoreria verrà affidato ad uno o più Istituti bancari sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.


Esercizio finanziario


Art. 24

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1º gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla Legge Comunale e Provinciale.


Regolamento sul personale ed organi tecnico-amministrativi


Art. 25

Con speciali regolamenti sarà fissato l'organico e disciplinate le competenze e le attribuzioni del personale, nonchè il funzionamento amministrativo e tecnico del Consorzio.

Il Consorzio ha un proprio segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.


Disposizioni finali


Art. 26

Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate da quelle contenute nel T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali vigenti, nonchè dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e da leggi speciali che con le predette hanno attinenza.


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